L’Inps può pignorare le pensioni – nei limiti di un quinto e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico – al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni. A stabilirlo la Corte costituzionale che, con la sentenza numero 216, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, numero 153, sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. I
l Tribunale aveva messo a confronto la norma contestata con l’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti. Da tale comparazione aveva dedotto varie censure che la Corte ha respinto.
Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall’articolo 545, settimo comma, del codice di Procedura civile, la Corte ha rilevato che la specialità dell’articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo stesso sostentamento». Oltretutto, la Corte ha evidenziato come nel recupero degli indebiti previdenziali il legislatore garantisca una particolare tutela al pensionato debitore, che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo.
Leggi anche:
Pensioni, ecco tutte le novità del 2026
Ceto medio pieno di debiti, anche per curarsi
© Riproduzione riservata