Il Tribunale civile di Milano, su richiesta dei residenti del Comune di Taranto, ha ordinato la “sospensione” dal 24 agosto della “attività produttiva dell’area a caldo dello Stabilimento” dell’ex Ilva. Il Tribunale fa riferimento a “rischi attuali di pregiudizi alla salute” e chiarisce che il decreto non è allo stato esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato.
Ricorso dei residenti di Taranto
La Sezione specializzata in materia di impresa, come spiegano il presidente del Tribunale Fabio Roia e il presidente della Sezione Angelo Mambriani, ha emesso un decreto al termine del procedimento “per inibitoria” che era stato “proposto da residenti nel Comune di Taranto”. E ha “disapplicato parzialmente il provvedimento che autorizza l’attività produttiva dello Stabilimento Ilva di Taranto (Autorizzazione integrata ambientale 2025) e ordinato la sospensione, a decorrere dal 24 agosto, dell’attività produttiva dell’area a caldo dello Stabilimento”.
I monitoraggi
La “disapplicazione dell’Aia”, scrivono i giudici, “è stata disposta con riferimento ad alcune prescrizioni”, come il “monitoraggio Pm10 e Pm2,5, regime ‘wind days’, installazione serbatoi contenenti sostanze pericolose, temperatura minima di combustione delle torce alle quali sono inviati i gas di affinazione dell’acciaio, completa intercettazione delle emissioni diffuse in fase di trasferimento del coke”. Prescrizioni “in relazione alle quali non sono stati previsti termini di esame e di realizzazione dei relativi interventi di ambientalizzazione e dunque in funzione acceleratoria della loro esecuzione”.
Il decreto
Il decreto è stato emesso “a tutela dei ricorrenti e delle altre persone residenti in Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo Stabilimento Ilva da rischi attuali di pregiudizi alla salute, anche in applicazione di quanto previsto dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea” del 25 giugno 2024, “alla quale la questione era stata previamente rimessa”, nell’ambito della causa intentata dai cittadini pugliesi. La sospensione “dell’attività produttiva avrà efficacia a decorrere dal 24 agosto”. Entro tale termine le “parti resistenti – Acciaierie d’Italia Spa in Amministrazione straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding Spa in As., Ilva Spa in As – potranno adoperarsi per ottenere un’integrazione dell’Aia 2025 che abbia ad oggetto l’indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i cronoprogrammi menzionati nelle prescrizioni ritenute illegittime dovranno trovare effettiva attuazione ed impegnandosi a tale tempestiva attuazione”.
Gli adempimenti
A decorrere dal 24 agosto, poi, se non saranno stati effettuati quegli adempimenti, “dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie alla sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo”. In ogni caso, “l’ordine di sospensione dell’attività produttiva cesserà di avere effetto quando le parti resistenti avranno adempiuto agli incombenti”. Il decreto “non è esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato nei termini di legge”. E’ stata disposta la trasmissione del decreto alla Corte di Giustizia Ue.
I sindacati
Sempre ieri, quasi in contemporanea con la sentenza, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil hanno confermato l’autoconvocazione a Roma il 9 marzo presso Palazzo Chigi. “Abbiamo più volte comunicato – dicono le tre sigle – che attendavamo la convocazione da parte del governo a Palazzo Chigi, per conoscere lo stato della discussione sul futuro della più grande azienda siderurgica italiana e sul destino di 20 mila persone”.
I sindacati concludono: “Dal governo è arrivata esclusivamente la convocazione per proroga della cassa integrazione, atto dovuto per legge per 4.550 lavoratori, oltre ai circa 1.500 in Iilva in amministrazione straordinaria e alle migliaia di lavoratori del sistema degli appalti, che non risolve i problemi ma li drammatizza ulteriormente”.
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