L’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti è tradizionalmente un momento di riflessione istituzionale. Quest’anno, però, la relazione del presidente Guido Carlino ha assunto un tono che va oltre l’analisi contabile per entrare nel terreno della dialettica politica con il governo e il Parlamento. Nulla di illegittimo, naturalmente. Ma quando si discutono riforme che incidono sulla gestione di risorse pubbliche pari a 194 miliardi del Pnrr e su una spesa sanitaria di 143 miliardi, è utile distinguere tra valutazioni giuridiche e opinioni di merito che, talvolta, paiono trascendere nel pregiudizio.
Il “codice genetico” e l’evoluzione dei controlli
Carlino ha rivendicato che la magistratura contabile “non potrà mai venir meno al ruolo assegnatole dalla Costituzione di garante indipendente della finanza pubblica” e che questo rappresenta il “codice genetico” della Corte, concepito dai padri costituenti e ancora oggi caposaldo del vivere civile.
Il punto è condivisibile nella premessa ma discutibile nelle conseguenze implicite. Nessuno contesta il ruolo costituzionale della Corte, ma sostenere – anche solo indirettamente – l’intangibilità del modello dei controlli rischia di ignorare un dato: la pubblica amministrazione del 2026 non è quella del 1948. Il principio costituzionale del buon andamento impone anche efficienza e tempestività. Se procedure e responsabilità indefinite producono paralisi decisionale, l’aggiornamento normativo non è un attacco alla magistratura contabile, ma un adeguamento fisiologico dello Stato moderno.
La riforma contestata e il tema istituzionale
Il presidente ha assicurato che la Corte intende applicare la legge Foti di riforma della magistratura contabile, ma ha auspicato “una possibile riformulazione di talune disposizioni” per garantire efficienza amministrativa, mentre il procuratore generale Pio Silvestri ha affermato che “non possiamo dire che si tratti di una buona legge”, denunciando incoerenze nel sistema della responsabilità.
Ma qui emerge un nodo politico più che tecnico. La riforma interviene proprio su un sistema che negli anni ha ampliato l’incertezza della colpa grave e quindi il rischio personale dei funzionari. Ridurre quell’incertezza significa riequilibrare il rapporto tra controllo e decisione. È una scelta di politica legislativa legittima, non un difetto giuridico. In democrazia spetta al Parlamento definire il perimetro delle responsabilità, non alle istituzioni controllate stabilire quanto controllo sia opportuno.
Il Ponte sullo Stretto e la confusione tra controllo e indirizzo
Nella relazione si sottolineano gli “oggettivi risultati ottimali” dell’ufficio stampa della Corte nella gestione mediatica delle vicende legate al Ponte sullo Stretto di Messina dopo la ricusazione del visto alla delibera Cipess.
Il passaggio colpisce perché rivela quanto il conflitto sia diventato pubblico e politico. Un’infrastruttura definita strategica dal Parlamento (13,5 miliardi di investimento che producono 23 miliardi di impatto sul Pil con 120mila posti di lavoro creati) viene rallentata da rilievi interpretativi che, al di là del merito, producono effetti sostanziali sulle scelte di governo. Senza contare che dal decreto Ponte, in virtù dell’intervento “a tenaglia” di Corte dei Conti e Quirinale, si è dovuta espungere la figura del commissario straordinario, pensata dal governo proprio per accelerare la realizzazione dell’opera. È proprio per evitare questo cortocircuito che la riforma introduce meccanismi di superamento del diniego. Il principio è semplice: il controllo resta, ma la decisione finale deve appartenere a chi ha ricevuto il mandato democratico. Un piccolo “dettaglio” che nelle stanze di Viale Mazzini e del Colle talvolta si tende a trascurare.
Scudo erariale, sanità e il confine valicato
Carlino ha sostenuto che dopo quasi sei anni di scudo erariale “non vi è alcuna evidenza di benefici in termini di celerità ed efficienza”, definendolo una misura emergenziale legata alla presunta “paura dell’amministrare”. Silvestri ha poi richiamato la necessità di maggiori investimenti per sanità e personale, settori che “misurano il senso civile di un Paese”.
Anche qui i numeri aiutano a contestualizzare. Lo scudo nasce con il decreto Semplificazioni del 2020 (governo Conte II) proprio per sbloccare decisioni in una fase eccezionale e accompagnare l’attuazione del Pnrr: il beneficio principale è spesso invisibile, cioè la decisione presa invece di quella rinviata. Quanto alla sanità, la legge di Bilancio 2026 porta il Fondo sanitario nazionale a 143,1 miliardi – il livello più alto di sempre – con oltre 6,6 miliardi in più rispetto al 2025, nuove assunzioni e aumenti retributivi. Si può discutere sull’efficienza della spesa, ma sostenere che manchi l’investimento significa entrare nel terreno della valutazione politica più che dell’analisi tecnica. Insomma, in entrambi i casi i confini delle competenze istituzionali della Corte sono stati abbondantemente valicati
Democrazia e autoreferenzialità
Il confronto tra governo e magistratura contabile è fisiologico in ogni democrazia. Ma quando la difesa delle prerogative istituzionali rischia di trasformarsi in resistenza al cambiamento, il problema non riguarda solo l’esecutivo di turno. Con 194 miliardi europei da spendere entro quest’anno e una serie di riforme strutturali in corso, l’Italia ha bisogno di controlli autorevoli ma anche di istituzioni che condividano l’obiettivo del risultato.
Il sospetto che emerge, leggendo tra le righe della relazione inaugurale, è che una parte della Corte tema più la perdita di centralità che i rischi per l’erario. Sarebbe un paradosso: un organo nato per tutelare l’interesse pubblico che finisce, anche involontariamente, per rallentarlo, succube della propria autoreferenzialità.
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