Pubblicate le motivazioni del proscioglimento da parte del Tribunale di Milano di Chiara Ferragni e altre due persone nel Pandoro gate: il giudice, pur ritenendo “la sussistenza di una pubblicità ingannevole”, come aveva già indicato l’Agcom, e quindi la “natura decettiva di quei messaggi pubblicitari” usati per promuovere via web il pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua, non ha potuto entrare nel merito processuale della vicenda in quanto è caduta l’aggravante della minorata difesa dei consumatori e follower di Chiara Ferragni.
Nello specifico, secondo il giudice i “follower” di Chiara Ferragni non hanno instaurato con l’influencer alcun “rapporto di acritica adesione tipico delle sette” e l’idea che sui “social media” ci sia “una asimmetria informativa” tra “chi diffonde il messaggio pubblicitario” e “l’utente” più “penetrante” che nei “media tradizionali” è falsa nella misura in cui su questi ultimi “non esiste alcun potere di verifica da parte dei consumatori”.
La minorata difesa
Nel far cadere l’aggravante della minorata difesa con cui la Procura di Milano aveva paragonato il caso delle campagne legate alle vendite dei Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi a una manipolazione del mercato, in cui “l’inganno” si sarebbe prodotto sulla rete e spostato poi sui bancali della grande distribuzione organizzata vendendo al pubblico dei beni dopo averlo convinto o avergli fatto credere con post e stories di Instagram che l’attività benefica fosse collegata al numero di acquisti, il giudici Ilio Mannucci Pacini ha negato che i 30 milioni di “follower”, contestati nel capo d’imputazione, possano essere ritenuti “alla stregua dei seguaci dei santoni delle sette religiose o spirituali”. Ha bollato questa equiparazione come una “suggestione letterale” nel tradurre dall’inglese “follower” con “seguaci”, affermando che non è stato provato dalla pubblica accusa che “necessariamente tutti” siano stati “destinatari dei messaggi postati” o che siano stati loro gli acquirenti dei pandori e delle uova di Pasqua.
Il paragone con la televisione
“I social network” non sono il “primo strumento di comunicazione” che “riesce a raggiungere un numero così ampio di persone” e il “media televisivo” è stato per decenni il “principale canale di informazione e di trasmissione di messaggi pubblicitari” e, in alcuni casi, “anche l’unico”, si legge nelle 59 pagine della sentenza. “Eppure – ha aggiunto – nell’esperienza processuale del nostro Paese non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l’aggravante della minorata difesa”. Sui social “al contrario” ci sono “caratteristiche che consentono agli utenti un potere di verifica del contenuto dei messaggi veicolati”.
Grande distribuzione
Il Tribunale ha inoltre bocciato l’idea che “internet in generale” possa essere considerato “il luogo” in cui avviene una truffa, definendolo come qualcosa di più simile al “mezzo” con cui possono essere realizzare le truffe. Ha bocciato come “palesemente infondata” la tesi per cui nei supermercati delle catene della distribuzione organizzata in cui sono atterrati per la vendita al grande pubblico i prodotti sponsorizzato online da Ferragni sia ridotta “la capacità di difesa del consumatore”. “L’utente del supermercato non fa certo affidamento sulla commercializzazione in quel luogo dei prodotti acquistati” se non con riguardo alla “qualità e sicurezza alimentare” che “peraltro” è “garantita dalle etichette” e dai “marchi” più che “dall’esercizio commerciale che li pone in vendita”. Non c’è nei centri commerciali e nei supermarket un “affidamento generalizzato” rispetto all’esistente di “un’operazione benefica”.
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