Continua la stretta delle autorità finanziarie italiane ed europee contro le criptovalute, fra siti oscurati e campagne di informazione: con il denaro digitale rischio truffe. Non solo: le cripto sono anche uno strumento sempre più utilizzato dalle mafie per operazioni illegali e riciclaggio di denaro sporco. Nei giorni scorsi, la Consob ha ordinato l’oscuramento di 9 siti che offrono abusivamente servizi e prodotti finanziari o tramite cui venivano abusivamente prestati servizi per le criptoattività. Sale così a 1.408 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
LA CAMPAGNA EUROPEA
Non solo: visti i rischi elevanti e le scarse tutele legali per i consumatori legati a criptoattività, come criptovalute o stablecoin, le Autorità europee di vigilanza finanziaria – Esma per Borse e
mercati finanziari, Eba per le banche ed Eiopa per assicurazioni e fondi pensione – hanno lanciato una campagna d’informazione articolata in un’avvertenza, una scheda informativa e un video. L’obiettivo è
quello di promuovere scelte d’investimento consapevoli e contrastare con ciò il rischio di cadere nella
trappola delle truffe finanziarie e di perdere i propri soldi.
In particolare l’avvertenza congiunta, rilanciata dalla Consob in quanto membro dell’Esma, ricorda che solo una parte delle criptoattività in circolazione sul mercato rientra nell’ambito di applicazione della nuova disciplina europea sulle criptoattività (Micar) in vigore da dicembre 2024. Le
informazioni messe a disposizione dei risparmiatori per questo tipo di prodotti possono essere scarne
e insufficienti. In caso di perdite, inoltre, la normativa Ue prevede tutele più limitate per chi acquista
criptoattività rispetto agli investimenti di tipo tradizionale.
NIENTE INDENNIZZI
Quando un risparmiatore s’imbatte in un’offerta di criptoattività, deve innanzi tutto capire che tipo
di prodotto viene proposto per accertarsi che l’offerta ricada in ambito Micar. In particolare,
l’avvertenza invita a porsi tre domande:
1) Se sia consapevole dei rischi ai quali si espone e se sia opportuno correrli alla luce della propria situazione finanziaria
2) Se gli operatori con cui entra in contatto siano oppure no autorizzati a fornire servizi per le criptoattività nei Paesi Ue
3) Se i dispositivi elettronici utilizzati per l’acquisto, la memorizzazione o il trasferimento siano sicuri
Le tre autorità sottolineano, infine, che la protezione per i risparmiatori in caso di perdite non è così
ampia come quella prevista per i prodotti finanziari tradizionali: ad esempio non prevede sistemi di
indennizzo
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