Il 1° luglio 2026 scatterà una riforma storica del Tfr: entrerà infatti in vigore per i nuovi assunti il meccanismo del silenzio-assenso, per cui il trattamento di fine rapporto sarà automaticamente destinato a un fondo pensione a meno che il lavoratore non chieda esplicitamente di lasciarlo in azienda. La riforma è stata voluta dal governo per spingere la previdenza complementare, ancora in difficoltà in Italia.
A incentivare la previdenza complementare però potrebbe pensarci anche una sentenza della Corte costituzionale grazie alla quale il fondo pensione può diventare uno strumento per difendere il Tfr da ex mariti ed ex mogli.
Il giudizio della Corte Costituzionale
Secondo l’ordinanza n. 20132 del 18 luglio 2025, l’ex coniuge che in linea teorica avrebbe diritto a una quota del Tfr di fatto lo può perdere se il trattamento di fine rapporto viene destinato a un fondo pensione. In questo caso, il diritto può non sorgere e non essere utilmente esercitato perché il Tfr perde la sua qualifica originaria e assume una natura previdenziale. La somma non è più immediatamente riconducibile alla liquidazione che spetta al lavoratore alla fine del contratto e quindi può rimanere estranea alle richieste dell’ex marito o ex moglie.
Cosa prevede oggi la normativa su Tfr e divorzio
La legge sul divorzio (numero 898/1970, articolo 12 bis) stabilisce un diritto specifico che permette al coniuge divorziato economicamente più deboledi richiedere una quota del Tfr percepito dall’ex. La quota è pari al 40% del Tfr maturato durante il matrimonio, ma è riconosciuta solo se il richiedente è titolare di un assegno divorzile e non è passato a nuove nozze.
Non si può chiedere una quota del Tfr durante la separazione e prima della pronuncia del divorzio, neanche se la separazione è giudiziale e con assegno di mantenimento.
In quali altri casi si perde il diritto al Tfr dell’ex
Ci sono comunque anche altri casi specifici, oltre a quello del conferimento in un fondo pensione, che impediscono di richiedere una quota del Tfr dell’ex coniuge:
- Se il coniuge beneficiario si è risposato
- Se il coniuge beneficiario non è titolare di assegno divorzile
- Se il diritto a ricevere il Tfr del titolare è sorto prima della domanda di divorzio
- In caso di anticipazioni e acconti prima dell’avvio del procedimento di divorzio
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