Un licenziamento per una presunta falsa malattia finisce sotto la lente della Cassazione, che con l’ordinanza 8 aprile 2026, n. 8738, ribadisce un principio chiave per imprese e lavoratori: nei procedimenti disciplinari è il datore di lavoro a dover provare in modo pieno la giusta causa, senza potersi basare solo sui sospetti.
Il caso
La vicenda nasce dal licenziamento di un dipendente accusato di aver simulato una sindrome ansioso-depressiva per evitare nuove mansioni sgradite. L’azienda aveva fondato la contestazione su una serie di indizi, tra cui le prove fornite da un’agenzia investigativa che avrebbe documentato attività ritenute incompatibili con la malattia.
Il lavoratore, però, aveva giustificato l’assenza con un certificato medico che attestava la patologia e con la prescrizione di una terapia farmacologica.
I giudizi di merito: esiti opposti
In primo grado il dipendente aveva ottenuto ragione, con il giudice che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento. In appello, invece, la decisione era stata ribaltata: la Corte territoriale aveva ritenuto sufficienti gli elementi indiziari raccolti dall’azienda per dimostrare la simulazione della malattia e confermare il licenziamento. Da qui il ricorso in Cassazione.
La decisione: niente inversione dell’onere della prova
La Suprema Corte ha chiarito che, nei licenziamenti disciplinari, l’onere della prova resta interamente a carico del datore di lavoro. Non è quindi ammissibile basarsi su indizi generici per spostare sul lavoratore il compito di dimostrare la propria innocenza.
Le presunzioni possono avere valore probatorio, ma solo se sono “gravi, precise e concordanti”, come previsto dall’articolo 2729 del Codice Civile. In questo caso, secondo i giudici, gli elementi raccolti non raggiungevano tale soglia.
Certificato medico: prova forte
Un passaggio centrale riguarda il valore della certificazione sanitaria. Per la Cassazione, un certificato medico – soprattutto se accompagnato da prescrizioni terapeutiche – rappresenta una prova di particolare rilievo, difficilmente superabile con semplici deduzioni o osservazioni esterne.
Per contestarlo, serve una verifica medico-legale approfondita, non semplici rilievi investigativi. In assenza di un accertamento tecnico qualificato, il giudice non può mettere in discussione la diagnosi né sostituirsi al medico.
Attività quotidiane e malattie psichiche
Altro punto chiave: nel caso di disturbi psichici, come ansia o depressione, lo svolgimento di alcune attività quotidiane o ricreative non viene considerato automaticamente incompatibile con lo stato di malattia.
Leggi anche:
Mani di forbice approda in tribunale: legittimo licenziare se a lavorare è l’IA
Boccale mezzo vuoto: per Heineken 6.000 licenziamenti
© Riproduzione riservata