Ormai da un anno TikTok si è ammalato della febbre dell’Italian Brainrot, un filone di meme e video nato in Italia, ma che l’Italia più che altro la scimmiotta, con personaggi, filastrocche e immagini senza senso generate dall’IA. Alcuni esempi: uno squalo con tre zampe e scarpe Nike chiamato Tralalero Tralala, una tazza di cappuccino ballerina chiamata Ballerina Cappuccina, un bastone antropomorfo chiamato Tung Tung Tung Sahur. È una caricatura globale dell’italianità: parole musicali, cibo, suoni buffi, gestualità, accenti esagerati. Il risultato è volutamente stupido, ipnotico, ripetitivo. Da qui “brainrot”, cioè “marciume cerebrale”.
Non c’è un autore unico. Un utente crea un personaggio assurdo con l’IA. Un altro lo copia. Un altro lo modifica. Un altro ancora gli cambia voce, storia, nome o aspetto. Dopo poco, nessuno sa più davvero quale sia la versione originale. Il personaggio vive perché viene continuamente rifatto. Il fenomeno, di per sé marginale, fa un salto di qualità quando quei meme diventano merce. Magliette, peluche, figurine, giochi, video musicali, contenuti Roblox o YouTube: ciò che prima era un flusso di remix diventa un catalogo di personaggi monetizzabili. Già nel 2025 il fenomeno era uscito da TikTok e circolava su marketplace, musica in streaming e merchandising.
Ed è qui che si apre il problema giuridico. Il marchio non protegge l’idea creativa in sé, ma un segno usato per distinguere prodotti o servizi sul mercato. In Europa, la registrazione di un marchio Ue può consentire opposizioni contro domande successive identiche o simili per beni o servizi collegati. Per questo diversi operatori provano a registrare nomi come “Tung Tung Tung Sahur” o “Italian Brainrot”: non necessariamente perché li hanno creati, ma perché vogliono controllarne l’uso commerciale su giocattoli, abbigliamento, figurine, videogiochi o altri prodotti. Secondo El País, a novembre 2025 un marchio UE per Tung Tung Tung Sahur risultava già concesso, mentre nel mondo erano state presentate circa 20 domande su quel nome.
Diritto d’autore
Siamo, ancora una volta, nell’ambito della complessità di stabilire limiti chiari e netti in un mondo colonizzato dall’IA, anche sul terreno del diritto d’autore. La legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025, ha modificato le regole. L’articolo 25 chiarisce che sono protette le opere dell’ingegno umano, anche se create con l’ausilio dell’AI, purché siano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Ma se un’immagine o un personaggio sono generati interamente da una macchina, senza un apporto creativo umano riconoscibile, la tutela del copyright è debole o inesistente in molte giurisdizioni. Il risultato è un vuoto: il personaggio può diventare famosissimo, ma non è ovvio chi possa rivendicarlo come autore. Il marchio diventa così una scorciatoia. Non devi dimostrare di aver inventato Tralalero Tralala come opera artistica: devi provare che quel segno distingue i tuoi prodotti. Così che la corsa alle registrazioni diventa predatoria: chi arriva primo prova a recintare un pezzo di un prodotto che – in quanto frutto di un’opera collettiva – in realtà non appartiene veramente a nessuno.
Il limite principale è la malafede. L’Euipo, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, prevede che un marchio UE possa essere dichiarato nullo se il richiedente ha agito in malafede al momento del deposito. Ma bisogna provarlo: nel caso dell’Italian Brainrot, significherebbe dimostrare che qualcuno ha registrato un nome non per costruire un vero brand, ma per appropriarsi di un fenomeno già noto, bloccare altri operatori o sfruttare la reputazione altrui.
«Il tema dell’intelligenza artificiale e della sua presenza nell’industria dell’intrattenimento è ormai al centro dell’attenzione. Lo vediamo sia nella letteratura tecnico-giuridica sia nel dibattito pubblico: ogni giorno emergono prese di posizione, interviste, interventi. L’IA entra sempre di più nei processi creativi, nella produzione di contenuti audiovisivi, musicali, cinematografici e pubblicitari», osserva l’avvocato Federico Fusco, partner dello studio legale globale Dentons, specializzato in proprietà intellettuale.

Ma i contenuti afferenti alla categoria dell’Italian Brainrot possono essere protetti dal diritto d’autore? «In Italia la legge sull’intelligenza artificiale è intervenuta anche sulla disciplina del diritto d’autore, prevedendo che possano essere protette opere create con l’ausilio dell’IA, purché vi sia un apporto intellettuale umano rilevante. Ma da qui a riconoscere tutela anche a contenuti interamente e automaticamente generati dall’intelligenza artificiale il passo è molto lungo.
Il diritto d’autore nasce per tutelare l’attività creativa umana. Protegge l’opera per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte. Comprende diritti economici, come la possibilità di autorizzare la riproduzione, distribuzione e comunicazione dell’opera, e diritti morali, come il riconoscimento della paternità e la tutela contro alterazioni lesive dell’onore o della reputazione dell’autore. Immaginare di applicare questo fascio di diritti anche a contenuti generati automaticamente da ChatGPT o da strumenti analoghi, magari sulla base di prompt elementari, rischia di svuotare di senso il concetto stesso di proprietà intellettuale».
È una questione filosofica. Ci costringe a chiederci se paradigmi pensati per l’industria culturale tradizionale possano essere applicati a un mondo che segue dinamiche diverse. «Le prime decisioni dei tribunali, a livello internazionale, sono ancora poche. L’orientamento che emerge è che la tutela non possa essere automatica. Diverso è il caso in cui lo strumento di IA venga usato all’interno di un percorso creativo umano: per esempio con un lavoro a monte sul prompt, un intervento a valle sull’output, modifiche, verifiche, scelte autoriali. In quel caso può esserci un apporto umano sufficiente a giustificare il riconoscimento del diritto d’autore», spiega l’esperto.
Industria musicale
Il problema diventa ancora più evidente con la musica. Se un brano è puramente sintetico, creato dall’intelligenza artificiale per incontrare il gusto del pubblico sulla base di algoritmi, manca quell’apporto creativo umano che sta alla base del diritto d’autore. Se non c’è un autore umano, diventa difficile parlare di diritto d’autore nel senso tradizionale. Possiamo certamente ammettere questi contenuti sul mercato, anche perché impedirlo sarebbe probabilmente impossibile. Ma riconoscere loro la stessa tutela che spetta a un’opera di Battisti e Mogol è un’altra cosa.
Lo stesso vale per gli interpreti. Il diritto riconosce una tutela anche agli artisti interpreti ed esecutori, perché con la loro attività contribuiscono in modo determinante alla creazione del prodotto culturale. «Ma se la voce che ascoltiamo è generata da un’intelligenza artificiale, costruita statisticamente per sembrare una voce femminile capace di catturare il pubblico, come possiamo riconoscerle la stessa tutela che spetta a una cantante reale?». C’è poi un ulteriore rischio: non sappiamo quali input siano stati usati per generare quell’output. Se un contenuto prodotto dall’AI riproduce in modo sostanziale materiale coperto da diritti d’autore, o se si basa su voci, immagini o opere utilizzate senza consenso, si apre un problema enorme di violazione dei diritti di terzi.
Siamo davanti a un cambio di paradigma probabilmente inarrestabile. «L’intelligenza artificiale può portare sul mercato contenuti nuovi e avere effetti rilevanti in termini di sviluppo e successo. Ma innestare questi contenuti dentro le logiche tradizionali dell’industria dell’intrattenimento e del diritto d’autore è molto complesso. Diventa difficile immaginare, per esempio, che contenuti interamente generati dall’intelligenza artificiale possano accedere agli stessi meccanismi di raccolta e remunerazione gestiti dalle collecting society, come avviene per le opere degli autori umani. Il rischio è riconoscere un valore economico e giuridico pieno a contenuti che non hanno alle spalle un vero contributo creativo umano».
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